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Category Archives: Edilizia Libera

Decreto Aiuti bis, vetrate amovibili senza permessi

Vetrate amovibili su verande e balconi

Il Decreto Aiuti-Bis dà il via libera per installarle senza permessi.

Il decreto Aiuti-bis chiarisce che l’installazione di vetrate panoramiche rientra tra gli interventi in ediliza libera. A patto che non “configurino spazi stabilmente chiusi” con aumento dei volumi, che consentano una “naturale micro-aerazione” e che abbiano impatto visivo minimo.

Il decreto Aiuti-bis da 17 miliardi, che si trova in terza lettura al Senato per l’approvazione definitiva dopo la modifica in extremis alla Camera per eliminare l’abrogazione al tetto degli stipendi per alcune figure apicali della Pa, contiene anche una modifica al Testo unico dell’edilizia che fa rientrare “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili” tra gli interventi di edilizia libera, ovvero lavori che si possono eseguire senza che sia necessario richiedere alcun permesso.

Si tratta dell’articolo 33-quater, che è stato introdotto con le modifiche del Senato in prima lettura. Come spiega nel dettaglio il dossier redatto dai servizi parlamentari in vista del nuovo voto di Palazzo Madama, inserisce una nuova lettera al primo comma dell’articolo 6 del Testo unico “volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili”.

Nel dettaglio della norma

Le vetrate trasparenti e amovibili

Nel dettaglio della norma, si estende il regime di edilizia libera a queste fattispecie:

  1. gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio;

2. gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Si tratta dunque di vetrate, solitamente a scorrimento, che secondo l’Associazione che riunisce i produttori (Assvepa) si sostiene che un balcone protetto da queste vetrate panoramiche determina un risparmio energetico medio nell’ordine del 27,6%. Sciogliendo i dubbi che avevano portato a diverse interpretazioni sul loro ruolo a seconda dell’Ente locale nel cui ambito venivano installate, l’emendamento dell’Aiuti-bis dà ulteriori dettagli su come queste strutture si debbano configurare per esser esentate dalla richiesta di permesso.

 

Devono, in particolare:

  • favorire una naturale micro-areazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Fonte: La Repubblica

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Attività di edilizia libera

Lavori senza permesso per la tua pergola?

I permessi comunali sono necessari per installare una pergola o una tenda da sole nelle nostre abitazioni? Oggi è finalmente possibile fare chiarezza sull’argomento!

Gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, che non comporta modifiche dell’organismo edilizio, della destinazione d’uso, della superficie o della sagoma, sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività.

Lo ha affermato la Sezione VI del Consiglio di Stato con la Sentenza 18 ottobre 2017, n. 4835 che ha accolto il ricorso presentato da una società per la riforma di una precedente sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricordo presentato contro il provvedimento di divieto di prosecuzione di segnalato inizio attività del Comune.

Tettoie e pergole sono manufatti ben distinti, ma nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e gli usi a cui sono destinate, possono fare nascere contenziosi sui titoli abilitativi.

Il Tar della Lombardia, riprendendo quanto affermato dal Consiglio di stato con la sentenza 825/2015, ha spiegato quali sono le differenze tra le due strutture,ribadendo che per le pergole non è necessario alcun permesso abilitativo, 

ECCO LE MOTIVAZIONI:

TETTOIA

struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, generalmente di maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato.

Per la tettoia è necessario il titolo abilitativo.

PERGOLA

diciamo subito che non necessita di titolo edilizio, in quanto l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.

La struttura è quindi un “mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.

La tenda non può qualificarsi come nuova costruzione perché, essendo in materiale plastico e retrattile, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, in grado di comportare una trasformazione del territorio.

Per la pergola non è necessario il permesso abilitativo.

Eccezione in cui è necessario il permesso abilitativo per la pergola: 

la sentenza del Consiglio di stato 306/2017 chiarisce la differenza tra attività edilizia libera e necessità di avere titolo abilitativo , ciò il permesso per costruire. La differenza è tra pergola chiusa sui lati da teli mobili, come ad esempio le nostre chiusure verticali Skipper, e la pergola chiusa con vetrate. Le prime rientrano nelle attività a edilizia libera, le seconde necessitano invece del permesso per essere installate.

Salvo l’eccezione sopra riportata, è sempre possibile installare una pergola nella propria abitazione senza comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatto salvo il diritto di terzi. Si raccomanda di controllare e rispettare sempre le eventuali indicazioni date dal proprio comune per questo genere di installazioni.

In questo articolo presentiamo un’intervento di Demolizione e ricostruzione di una tettoia con la struttura in carpenteria in ferro zincato e verniciatura marrone. Termo copertura, gronde discendente

Zona casalpalocco – Roma

 

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